Il 4 luglio 2017 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legislativo n. 90/17 che ha recepito la IV Direttiva europea antiriciclaggio. Uno dei cambiamenti introdotti dal decreto riguarda le sanzioni relative agli assegni che non riportano la dicitura “NON TRASFERIBILE”. In caso di mancata dicitura, infatti, la multa prima ammontava a una percentuale tra l’1 e il 40 per cento dell’importo pagato, ora passa a valori fra i 3mila e i 50 mila euro. Un aggravio notevole, soprattutto per i piccoli importi. Gli effetti di questa nuova disposizione stanno emergendo ora. Numerosi cittadini sono incappati senza volerlo nelle maglie delle normative antiriciclaggio e stanno ricevendo ora multe salatissime. Ora chi riceve le sanzioni ha la possibilità inviare una propria “memoria” al Tesoro, per spiegare che non si tratta di riciclaggio ma di pura dimenticanza.

Alcuni cittadini coinvolti hanno creato anche una pagina Facebook dove sfogarsi e confrontarsi.

Un esempio: Matteo, un nostro associato, paga il ricevimento di nozze staccando un assegno da un vecchio libretto. L’ammontare è di 5685 €, ma Matteo dimentica di inserire la dicitura “non trasferibile”. Il funzionario della “sua” banca gli invia un messaggio su Whatsapp, mentre è in viaggio di nozze, avvisandolo dell’errore e che la banca ha fatto la segnalazione al Ministero. Niente paura però, infatti il funzionario lo avvisa che rischia un massimo di ammenda pari al 2% della somma riportata sull’assegno. Conclusione: il nostro Matteo invia una memoria al Ministero spiegando il fatto, il Ministero risponde che si vuole “sanzionare l’errore formale/distrazione”, conferma che rischia una multa da 3,000 a 50.000 € che può ovviare pagando una oblazione pari al doppio del minimo, cioè 6000€. Altro che 2% sull’ammontare dell’assegno.

Tra questi cittadini traspare non solo rammarico ma anche rabbia verso gli operatori degli sportelli che non li hanno avvertiti di questa mancanza, mentre poi – come previsto dalla legge – le banche di cui sono clienti hanno fatto partire le segnalazioni delle anomalie al Tesoro, facendo scattare immediatamente le multe.

C’è stata una scarsa informazione riguardo le nuove norme introdotte.

L’Abi (Associazione bancaria italiana) è corsa ai ripari e, qualche settimana, fa ha diffuso un decalogo su come usare correttamente gli assegni. Meglio tardi che mai.

Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione per non sbagliare:

  1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;

  2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;

  3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
    chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;

  4. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;

  5. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;

  6. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;

  7. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;

  8. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;

  9. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

1.142 Visite
  • Categoria dell'articolo:Notizie
  • Tempo di lettura:6 minuti di lettura