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Abbiamo preparato una semplicissima grafica per riassumere in modo chiaro come funziona la sospensione delle rate del mutuo prima casa.

Abbiamo già scritto riguardo questo argomento e man mano che si aggiungono chiarimenti, provvedimenti, ecc anche noi provvediamo ad aggiornarvi.

Potete scaricare la nostra guida grafica qui

o accedere alle informazioni aggiornate leggendo di seguito

Di cosa parliamo? Di MUTUI prima casa

Quali sono i nostri riferimenti normativi?

  • Legge 244 del 2007 (Fondo Gasparini);

  • Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

  • Il Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020 (Cura Italia).

ATTENZIONE: quella che potremmo definire normativa d’emergenza si riferisce soltanto ai mutui prima casa. Non ci sono, all’oggi, specifici riferimenti ad altri tipi di finanziamenti, cessioni del quinto, o altro.

Chi può richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa?

Il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) all’art. n. 54 amplia la platea dei beneficiari al Fondo Solidarietà Mutui, per il mutuo prima casa.

Potranno accedere a tale fondo dipendenti con una riduzione di orario di lavoro, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Grazie al Decreto Legge 9/2020 (articolo 26) la platea di coloro che possono accedere a questi aiuti d’emergenza si è ampliata.

Potranno quindi farne richiesta tre categorie:

  1. i dipendenti con una riduzione di orario di lavoro;

  2. lavoratori autonomi;

  3. liberi professionisti.

E’ inoltre necessario rientrare in condizioni specifiche.

Per i lavoratori dipendenti si potrà accedere alle misure di sospensione se si è verificata la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.

Complessivamente tali sospensioni dovranno corrispondente a una riduzione par ad almeno il 20% dell’orario complessivo di lavoro.

Lo stop delle rate potrà durare per un arco di tempo diverso a seconda della durata della sospensione:

  • fino a 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 150 giorni lavorativi consecutivi;

  • fino a 12 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;

  • fino a 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, la procedura è differente.

Tali categorie dovranno autocertificare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre) un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dellultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura in attuazione delle disposizioni adottate per lemergenza coronavirus.

Le norme prodotte in questo periodo ampliano la platea di chi può richiedere aiuti specifici per il mutuo prima casa, ma non sospendono tale diritto per coloro che già potevano accedere a tali aiuti.

Queste persone sono:

  • Coloro che hanno subito cessazione del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, a tempo determinato o indeterminato);

  • Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Ricordiamo che il Fondo concede la sospensione del pagamento delle rate, per un massimo di 18 rate.

Facendo quindi un’integrazione tra la normativa precedente (Fondo Gasparini) che ha sempre regolato questa materia, il Decreto Cura Italia e i dispositivi applicativi di tale decreto, possiamo quindi definire i seguenti parametri che, come detto, si applicheranno alle categorie sopra indicate:

  • Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale;

  • Il titolare di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di un importo non superiore a 250mila euro (il governo sta pensando di alzare l’importo a 400mila euro);

  • Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Attenzione: È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi;

Accedere a tali aiuti straordinari conviene davvero?

E’ bene valutare con attenzione e non farsi prendere dal panico perché è vero che questi aiuti saranno necessari per moltissime persone ma bisogna anche considerare che le condizioni dei nostri mutui, se accederemo a tali forme di sostegno, potrebbero cambiare.

Non è ancora chiaro come, fin quando non vi saranno chiarificazioni nel regolamento specifico, non ancora emesso.

Il Dl Cura Italia, all’art. 54 specifica che “il fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.

Quando la sospensione delle rate finirà, e quindi saremo noi in prima persona a ricominciare a pagare, verranno applicati i tassi che ci saranno in quel momento? Il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione? Su questi e altri aspetti siamo ancora in attesa dei già citati regolamenti.

ATTENZIONE Un ulteriore aspetto che è di fondamentale importanza tenere a mente è che accedere a questo fondo potrebbe significare (ancora non c’è chiarezza) che non vi sarà più la possibilità di accedere alla surroga non solo durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro.

Il rischio di non potere più accedere alla surroga viene considerato potenzialmente molto concreto perché facendo riferimento a episodi del passato che potrebbero fungere da precedente, sono esistiti istituti di credito che hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate. Rispetto a questo aspetto siamo quindi in attesa di chiarimenti dal Governo.

In ogni caso, l’argomento è complesso ed è necessario – per quanto riguarda la nostra opinione – prima di prendere decisioni così importanti e con conseguenze così significative nel tempo, confrontarsi con un esperto e non solo con la Banca.

Anche per questo Federconsumatori Reggio Emilia mette a disposizione i suoi consulenti ed i suoi legali perché valutare caso per caso, situazione per situazione, significa fare scelte più oculate e chiare, sin dall’inizio.

Per Federconsumatori Reggio Emilia L. Lusenti

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna, con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”

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