Di cosa parliamo? Di MUTUI prima casa
Quali sono i nostri riferimenti normativi?
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Legge 244 del 2007 (Fondo Gasparini);
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Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);
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Il Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020 (Cura Italia).
ATTENZIONE: quella che potremmo definire normativa d’emergenza ad oggi (26/03/2020) si riferisce soltanto ai mutui prima casa.
Non ci sono, all’oggi, specifici riferimenti ad altri tipi di finanziamenti, cessioni del quinto, o altro.
Chi può richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa?
Il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) all’art. n. 54 amplia la platea dei beneficiari al Fondo Solidarietà Mutui, per il mutuo prima casa.
Potranno accedere a tale fondo dipendenti con una riduzione di orario di lavoro, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Precedentemente potevano accedere a tale fondo, i lavoratori che avevano perso il lavoro, grazie al Decreto Legge 9/2020 (articolo 26) tale misura è stata estesa a sostegno anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni (si attende un regolamentare del Mef che dovrà “modulare” la durata della sospensione).
Inoltre l’articolo 54 del Dl «Cura Italia» si propone di ammettere ai benefici del Fondo anche le Partite Iva e i Liberi Professionisti, per nove mesi (cioè fino al 18 dicembre 2020). Basterà dimostrare di aver subito un apprezzabile calo nel fatturato della propria attività.
Ampliare la platea di chi potrà chiedere questi aiuti non significa però che tutti, in maniera indiscriminata, potranno accedervi.
Facendo un’integrazione tra la normativa precedente (Fondo Gasparini) che ha sempre regolato questa materia e gli adeguamenti di questi giorni, relativi all’emergenza coronavirus, possiamo quindi definire i seguenti parametri che, come detto, si applicheranno alle categorie sopra indicate:
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Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale;
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Il titolare di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di un importo non superiore a 250mila euro;
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Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Attenzione: E’ ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi;
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Come anticipato precedentemente, l’art. 54 del Dl Cura Italia richiede necessariamente di certificare di aver subito perdite su base trimestrale pari al 33% sul fatturato per i prossimi nove mesi (su questo specifico punto siamo in attesa di chiarimenti più dettagliati da parte del governo che definiscano in maniera chiara il periodo di riferimento);
Per presentare la domanda di accesso agli aiuti del Cura Italia bisogna attendere. Perché?
Anche se il Decreto Legge “Cura Italia” è operativo, per poter presentare domanda bisognerà che i chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni siano stati definiti e che i decreti attuativi siano stati realizzati.
Le norme prodotte in questo periodo ampliano la platea di chi può richiedere aiuti specifici per il mutuo prima casa, ma non sospendono tale diritto per coloro che già potevano accedere a tali aiuti.
Queste persone sono:
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Coloro che hanno subito cessazione del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, a tempo determinato o indeterminato);
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Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Ricordiamo che il Fondo concede la sospensione del pagamento delle rate, per un massimo di 18 rate.
Accedere a tali aiuti straordinari conviene davvero?
E’ bene valutare con attenzione e non farsi prendere dal panico perché è vero che questi aiuti saranno necessari per moltissime persone ma bisogna anche considerare che le condizioni dei nostri mutui, se accederemo a tali forme di sostegno, potrebbero cambiare.
Non è ancora chiaro come, fin quando non vi saranno chiarificazioni nel regolamento specifico, non ancora emesso.
Il Dl Cura Italia, all’art. 54 specifica che “il fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.
Quando la sospensione delle rate finirà, e quindi saremo noi in prima persona a ricominciare a pagare, verranno applicati i tassi che ci saranno in quel momento? Il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione? Su questi e altri aspetti siamo ancora in attesa dei già citati regolamenti.
ATTENZIONE Un ulteriore aspetto che è di fondamentale importanza tenere a mente è che accedere a questo fondo potrebbe significare (ancora non c’è chiarezza) che non vi sarà più la possibilità di accedere alla surroga non solo durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro.
Il rischio di non potere più accedere alla surroga viene considerato potenzialmente molto concreto perché facendo riferimento a episodi del passato che potrebbero fungere da precedente, sono esistiti istituti di credito che hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate. Rispetto a questo aspetto siamo quindi in attesa di chiarimenti dal Governo.
In ogni caso, l’argomento è complesso ed è necessario – per quanto riguarda la nostra opinione – prima di prendere decisioni così importanti e con conseguenze così significative nel tempo, confrontarsi con un esperto e non solo con la Banca.
Anche per questo Federconsumatori Reggio Emilia mette a disposizione i suoi consulenti ed i suoi legali perché valutare caso per caso, situazione per situazione, significa fare scelte più oculate e chiare, sin dall’inizio.
Federconsumatori Reggio Emilia – Lucia Lusenti & Rino Soragni